Quel pasticciaccio brutto del comparto A
Avevamo già dato conto, in un precedente articolo, dell’altro milione caduto in testa al Comune (cioè a tutti noi) a seguito di sentenza del Tar. Riceviamo oggi e volentieri pubblichiamo una lunga, meditata e articolata risposta dalla segreteria Pd.
Nei punti in cui siamo, evidentemente, tirati in causa, ovviamente risponderemo. Ma intanto il Lettore può leggere questa risposta che, se non altro, e al di là della sua ovvia discutibilità, appare a suo modo seria, frutto di un buon lavoro di analisi e comunicazione. Finalmente.
Chissà che andando avanti di questo passo non riusciamo ad avere risposte anche su tutto il resto… 😉 o le risposte si danno – quando si danno – solo sul comparto A?
DALLA SEGRETERIA PD
Ancora una volta tocca mettere ordine nei racconti che, sulle vicende amministrative del Comune di Ruvo di Puglia, alcuna stampa propone.
I fatti, documentati:
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Febbraio 1995 Il CC delibera la localizzazione delle aree per Erp in vari comparti tra cui l’A;
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Luglio 1996 il CC individua nell’ambito del comparto A il sub-comparto di ERP, approva il programma costruttivo con indicazione dei lotti da assegnare alle cooperative , approva il piano particellare di esproprio per l’acquisizione dei suoli;
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Febbraio 1997 la Giunta delibera l’assegnazione, in diritto di superficie, dei lotti del sub comparto di ERP;
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Aprile 1997 la Giunta delibera l’occupazione d’urgenza dei suoli;
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Giugno 1997 la delibera di cui sopra è revocata in autotutela in quanto carente dell’immissione in possesso delle aree;
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Giugno 1997 la giunta delibera nuovamente l’occupazione d’urgenza delle aree per ERP;
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Giugno 1997 DECRETO SINDACALE con cui si AUTORIZZA L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D’URGENZA, in favore del Comune di Ruvo di Puglia, per la durata di anni cinque decorrenti dalla data di effettiva immissione in possesso, degli immobili occorrenti per la realizzazione di un programma di Erp nel comparto A. – DECRETO SINDACALE N. 163 DEL 06/06/1997 –
Fin qui tutto a posto, le cooperative edificano, pagano l’indennità di esproprio nella misura all’epoca determinata di 22 € mq.
Ma….…
il TAR Puglia con sentenza n. 1672 27/11/99 – confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 2936/2000- ANNULLANO il DECRETO SINDACALE DEL 1997 per assenza del termine dell’occupazione di urgenza con la conseguenza che le palazzine delle cooperative del comparto A sono di fatto edificate su un suolo che è tornato nella totale disponibilità degli originari proprietari e su cui i soci delle cooperative neanche possono vantare un diritto di superficie che era stato assegnato dal comune sulla base dell’esproprio poi annullato.
Per dodici anni, la situazione rimane tal quale: famiglie che hanno costruito la loro casa su un terreno sul quale non possono vantare alcun titolo. E anzi quelle palazzine sono prive dell’agibilità.
Non ci si pone neanche il problema, perché rimediare ad un errore vuol dire ammettere di averlo commesso e poi magari pensare che l’errore non si realizza da solo, ma c’è qualcuno che ha sbagliato , meglio aspettare che il tempo passi, chi vivrà vedrà!
Poi arriva quell’Amministrazione che alcuni chiamano incapace, quella che deve andare a casa perché inetta, complice…, che si pone il problema, studia le possibili soluzioni, si confronta con le parti e lo affronta.
Nel 2011 nel DPR 327/2001 viene introdotto l’art.42 bis che permette di acquisire al patrimonio comunale un immobile anche quando sia stato annullato il provvedimento di esproprio. E’ la soluzione al problema del sub comparto di ERP del comparto A. L’operazione che permetterà di dare l’attesa tranquillità a 48 famiglie ha un costo. Oltre al pagamento del valore venale dei suoli, il 42 bis prevede il pagamento di ulteriori somme a titolo d’indennizzo. In questa fase l’amministrazione con delibere di CC n.6 del 29/02/2012 e n. 48 del 28/09/2012 pone a carico delle cooperative il costo dell’intera operazione, né poteva fare diversamente in quanto unica alternativa era quella di far ricadere sulle casse comunali il peso della quota risarcitoria creando un danno all’intera cittadinanza. RICORDIAMO CHE IN QUEL MOMENTO NON C’ERA ALCUNA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.
Ora le cooperative presentano ricorso al TAR lamentando di essere tenute solo al pagamento del valore venale dei suoli e non dell’indennizzo. Il TAR – sentenza 581/2014 – accetta il ricorso delle cooperative e stabilisce che le somme aggiuntive rispetto i 47 €/mq di valore venale del suolo richieste dall’applicazione del 42 bis sono a carico delle casse comunali, in quanto titolare della procedura espropriativa è l’Ente. Suo l’errore suo il danno.
Bene, questi i fatti. Ora siamo di fronte ad una sentenza che, oltre a rimarcare che c’è un errore nella procedura, cosa già chiarita con la sentenza del 1999, ripartisce il DANNO. Non mi sembra il caso di gridare allo scandalo e cogliere l’occasione per dare dell’incapace all’attuale amministrazione che ha utilizzato uno strumento normativo per risolvere un problema di un gruppo di cittadini. Allo scandalo bisognava gridare 12 anni fa quando l’errore è stato acclarato.
Certo questa amministrazione avrebbe potuto decidere di non decidere, non cogliere una possibilità di risolvere un problema, fare come le altre che si sono susseguite e continuare a tenere la polvere sotto il tappeto, tanto chi se ne frega dei problemi di qualche cooperativa di fronte all’immensità dei problemi dell’universo mondo? Chi se ne frega se i proprietari dei suoli potevano chiedere ai proprietari degli appartamenti la restituzione del suolo e di ciò che si trova su quei suoli ( e quindi le intere palazzine) creando una vera e propria bomba sociale.
Chi governa ha il dovere di affrontare e risolvere i problemi, grandi e piccoli, come può fare, come sa fare e con gli strumenti che le sono dati anche se questo deve comporta accuse di incapacità, di cose fatte coi piedi, di affossare un paese per il problema di pochi.
Da questa procedura emergono quantificate responsabilità. Ben venga l’intervento della Corte dei Conti , non sono certo imputabili a questa amministrazione, ma danno a questa amministrazione la possibilità di individuarne gli attori, perché gli Enti non sono entità astratte, ma fatte di procedure e responsabili di procedure.
La segreteria
Partito Democratico
Circolo di Ruvo di Puglia