Una sentenza storica… E mo’? đ
Centri storici, necessario il permesso di costruire
Anche per i gazebo di ristoranti sul marciapiede
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che non implica precarietĂ dell’opera, ai fini autorizzativi e dell’esenzione dal permesso di costruire, il carattere stagionale di essa, quando la stessa è destinata a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione, anche se con la reiterazione della presenza del manufatto di anno in anno nella sola buona stagione.
Ă questo il principio ribadito dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 1.12.2014.
La Vicenda
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha accolto il ricorso proposto da una societĂ contro il parere della Soprintendenza e il collegato diniego comunale del permesso in sanatoria di un gazebo antistante il marciapiede dellâesercitata attivitĂ di ristorazione in una Piazza, nel centro storico di Taranto.
La sentenza di primo grado si è basata sulla considerazione che âle pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani di interesse artistico o storicoâ non costituiscono beni culturali ipso iure, in assenza della dichiarazione di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella specie non emessa.
LâAmministrazione dei beni culturali critica la sentenza evidenziando che le piazze pubbliche non necessitano di dichiarazione di interesse storico-artistico, in quanto sono di per sĂŠ beni culturali.
La Sentenza del Consiglio di Stato
L’appello è stato accolto e la sentenza riformata, in base alla consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi del comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, le piazze pubbliche (in specie laddove rientranti nellâambito dei centri storici) sono qualificabili come âbeni culturaliâ indipendentemente dallâadozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico.
Articolo originale su Edilia2000